Patent Box: adempimenti formali in dichiarazione
Il regime di agevolazione del Patent Box è stato recentemente modificato dall’articolo 56 del Dl. N.50/2017, successivamente convertito in legge n.96/2017. La modifica prevede, tra le cose più importanti, l’esclusione dal regime di Patent Box dei marchi oggetto di opzione successivamente al 31 dicembre 2016, o per meglio dire, dopo la chiusura dell’esercizio fiscale 2016, sia esso coincidente con l’anno solare o meno.
Grandfathering: in cosa consiste la clausola di salvaguardia
La disciplina così modificata prevede una clausola di salvaguardia (art. 13 – “Grandfathering”), che permette di confermare la validità delle opzioni sui marchi esercitate fino al termine dell’esercizio fiscale 2016, prevedendo tuttavia un obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi ed a partire dal modello Redditi 2018 (terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014) e per ciascun periodo d’imposta di efficacia dell’opzione.
In particolare, va indicato in dichiarazione dei redditi 2018, l’ammontare di reddito agevolabile relativo ai marchi nonché i paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti determinati soggetti del gruppo quali:
- società che controllano direttamente l’impresa italiana;
- società che rappresentano l’ultima controllante indiretta dell’impresa;
- società correlate che corrispondono all’impresa italiana compensi per lo sfruttamento dei marchi che beneficiano del regime.
Tale disposizione è recepita con l’inserimento nel modello di dichiarazione 2018 del rigo RS270.
Allo stesso modo va detto che per i soggetti che intendano esercitare opzione di accesso al regime Patent Box dall’esercizio fiscale 2017 (terzo periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014), l’opzione va esercitata direttamente in dichiarazione dei redditi.
In tal senso occorre compilare:
- la sezione IV del Quadro Op del modello Redditi 2018 indicando, nei righi da Op16 a Op20 per ogni tipologia di bene immateriale;
- in colonna 1, il numero dei beni immateriali cui l’opzione fa riferimento, inclusi gli IP collegati da un vincolo di complementarietà (Rigo Op 20);
- in colonna 2, l’ammontare del reddito agevolabile riferito ai predetti Ip.
Per i soggetti che beneficiano del regime, vanno compilati:
- rigo Rf 50, col. 1 dove bisogna indicare la quota detassata del reddito relativo al bene immateriale agevolato (dal 2017 pari al 50%);
- rigo Rf 50, col. 2, per indicare la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza di ruling e la sottoscrizione dell’accordo;
- rigo Rf 55, cod. 40, per indicare le plusvalenze derivanti dalla cessione di Ip agevolati, di cui il 90% non concorre a formare reddito.
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