Credito di imposta 2015-2020: scheda di sintesi

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Chi può usufruire dell’agevolazione

Il 29 maggio 2017 il MISE ha reso disponibile una guida sintetica riguardante il credito di imposta per investimenti in Ricerca&Sviluppo, che riassume la normativa e aggiunge ulteriori chiarimenti.
Il credito di imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di R&S a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, senza alcun limite in relazione a:

  • forma giuridica;
  • settore produttivo (anche agricoltura);
  • dimensioni (es. in termini di fatturato);
  • regime contabile.

Non si applica a:

  • soggetti con redditi di lavoro autonomo;
  • soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica;
  • imprese che fanno ricerca conto terzi commissionata da imprese residenti;
  • enti non commerciali (per attività istituzionale).

Quali sono gli investimenti in R&S agevolabili

  • Lavori sperimentali o teorici svolti. Devono avere come principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili. Non devono essere previste applicazioni o usi commerciali diretti [cd. “ricerca fondamentale”];
  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze. Devono essere utilizzate per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per permetterne un miglioramento, ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi. Questa è necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) [cd. “ricerca industriale”];
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale. Lo scopo deve essere quello di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida [cd. “sviluppo sperimentale”];
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi. La condizione è che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Quali sono i costi agevolabili

  • Costi per personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S, ovvero in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico scientifico o di un titolo di dottore di ricerca;
  • spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, o con altre imprese;
  • quote di ammortamento per spese di acquisizione e di utilizzazione di strumenti e attrezzature da laboratorio;
  • competenze tecniche e privative industriali, dove le competenze tecniche comprendono i costi per personale non altamente qualificato impiegato in R&S. Le privative industriali si intendono relative a invenzioni industriali o biotecnologiche, topografie di prodotto a semiconduttori, nuove varietà vegetali.

Al credito di imposta spettante si aggiungono inoltre le spese di certificazione contabile, fino a un limite di 5.000 euro. Questo per le imprese che non sono soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale.

Come calcolare il beneficio fiscale

  1. Criterio della “spesa incrementale complessiva” (art. 5 comma 2 DM 27/5/2015): “differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo […] sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”;
  2. il periodo di osservazione per il calcolo della media aritmetica è fisso. Corrisponde ai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell’agevolazione (triennio 2012-2013-2014 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare);
  3. criterio dell’omogeneità nel confronto per stabilire l’incremento: la media va calcolata separatamente per le differenti categorie agevolabili (25% e 50%) solo per gli anni 2015 e 2016;
  4. per le imprese costituite successivamente al 2012 la media si calcola dalla data di costituzione;
  5. media triennale da calcolare anche per ogni tipologia di costi (necessità di ricostruzione retroattiva).

Modalità di fruizione

• Nessuna istanza preventiva (credito automatico);
• credito compensabile in F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline (con codice tributo “6857”);
• deve essere riportato nel quadro RU del modello UNICO relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati;
• la possibilità di compensazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, mentre solo per il credito corrispondente alle spese di certificazione contabile l’utilizzo in compensazione è consentito solo dal giorno successivo alla data di ultimazione della suddetta certificazione;
• il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP);
• il credito è cumulabile con altre misure agevolative, salvo che le norme disciplinati le altre misure non dispongano diversamente; in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.

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