Bonus Ricerca: le novità previste dalla nuova Legge di Bilancio

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La Legge di Bilancio 145/2018, entrata in vigore il 1° gennaio, conferma il Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo fino all’esercizio 2020.

 

Modifica dell’entità del credito fruibile

La Legge di Bilancio 2019 introduce modifiche per quanto riguarda l’entità del credito fruibile in relazione alla tipologia di investimenti sostenuti.

Resta confermata l’aliquota del 50% per:

  • spese per personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di Ricerca;
  • spese per contratti di ricerca stipulati con Università, Enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con Startup e PMI innovative, che svolgono direttamente l’attività di Ricerca.

Scende invece al 25% l’aliquota per le spese relative a:

  • personale titolare di rapporto di lavoro autonomo (o comunque diverso dal lavoro subordinato), direttamente impiegato nelle attività di Ricerca;
  • contratti di Ricerca stipulati con imprese diverse da quelle indicate al punto precedente;
  • strumenti e attrezzature di laboratorio con costo unitario almeno pari a 2.000 €;
  • competenze tecniche e privative industriali;
  • materiali.


Ampliamento degli investimenti ammissibili

La voce dei materiali rappresenta un’assoluta novità. Si apre la possibilità di rendicontare il costo di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di Ricerca e Sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

Inoltre, la Legge di Bilancio prevede la riduzione del beneficio massimo concedibile a ciascuna impresa, che passa da 20 milioni a 10 milioni di euro.

Tali modifiche avranno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (esercizio 2019).


Obblighi documentali

Novità anche sul fronte degli obblighi formali e documentali.

La Legge di Bilancio 2019 subordina il riconoscimento e la fruizione del credito d’imposta ai seguenti adempimenti:

  • obbligo per le imprese beneficiarie di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività svolte in relazione ai progetti o sotto progetti in corso di realizzazione;
  • utilizzo del credito d’imposta subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
    Tali novità saranno operative già a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2018 (esercizio 2018).

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